DIRETTIVA MACCHINE - domande e risposte della Commissione ai quesiti relativi all'applicazione della Direttiva Macchine

D.25. Quale procedura seguirà la Commissione per aggiornare l'elenco dell'allegato IV?

R.25. L'allegato IV fa parte della direttiva e soltanto il Consiglio puÚ modificarlo. La Commissione potrà fare delle proposte al Consiglio, eventualmente basandosi su proposte degli Stati membri. Esse dovranno essere debitamente motivate, ad esempio mediante statistiche sugli infortuni.


D.43. Al punto 10 dell'allegato IV sono incluse anche le macchine per lo stampaggio delle plastiche che comportano una reazione nello stampo, definite anche R.I.M.?

R.43. Le macchine per lo stampaggio di plastiche con reazione nello stampo, definite anche R.I.M., non sono comprese nell'allegato IV.

L'elenco di cui al suddetto allegato deve essere letto in modo restrittivo e non riguarda pertanto le macchine per lo stampaggio di plastiche a iniezione o compressione.


D.45. Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell'allegato IV?

R.45. Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici non sono contemplate dall'allegato IV.

Il punto in questione parla di "presse" e precisa che le piegatrici sono incluse. Se il legislatore avesse voluto includere le macchine summenzionate lo avrebbe indicato, come ha fatto con le piegatrici.


D.54. Se una struttura ROPS o FOPS é fornita separatamente dal fabbricante d'origine della macchina, non deve essere considerata come un componente di cui all'allegato IV, ma come un pezzo separato.

R.54. Si possono presentare vari casi, in particolare quelli indicati in appresso.

1. Se un fabbricante vende una macchina dotata delle proprie strutture ROPS o FOPS, é necessario indicarlo nella descrizione della macchina (e nella dichiarazione di conformità). La struttura non viene considerata separatamente dall'insieme della macchina e non deve essere oggetto di una procedura speciale di certificazione.

2. Se la struttura ROPS/FOPS é fornita separatamente, anche se a fornirla é il fabbricante della macchina di base, essa rientra fra i "componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato" di cui alla direttiva 93/44/CEE (seconda modifica della direttiva 89/392/CEE). La struttura deve pertanto essere conforme alla direttiva e, poiché è inclusa nell'allegato IV, deve essere conforme alla norma armonizzata o essere stata sottoposta a un esame di certificazione CE ed infine essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità e munita di una targhetta del fabbricante senza marcatura CE.


DP.74.

A. I punti 10 e 11 dell'allegato IV della direttiva riguardano solo le macchine a carico o scarico esclusivamente manuale. Le macchine automatiche dotate di funzioni semiautomatiche per l'avviamento, la regolazione, la manutenzione, ecc. non sono contemplate dall'allegato IV.

B. Esistono macchine munite di dispositivi di scarico semimanuali che evitano all'operatore di dover mettere le mani nella zona dello stampo. Tali macchine possiedono in generale due semistampi inferiori disposti su un supporto girevole o un cassetto. Lo scarico del pezzo stampato avviene al di fuori della zona di stampaggio.

RP.74.

A. La risposta è affermativa se, e solo se, le funzioni semiautomatiche sono vincolate a misure di compensazione quali bassa velocità, funzionamento ad operazioni separate o altro.

Se le funzioni semiautomatiche possono essere impiegate in produzione in modo economicamente vantaggioso, la macchina rientra nel campo di applicazione dell'allegato IV.

B. Quando il circuito di comando è tale che lo stampo possa chiudersi, in funzionamento normale, soltanto se il dispositivo descritto nella domanda è attivo, si puÚ considerare che queste macchine non siano a scarico manuale diretto e non siano quindi contemplate dall'allegato IV.


DP.77. Quali sono le materie assimilate al legno o alla carne di cui all'allegato IV.

RP.77. Per quanto riguarda il legno, il requisito essenziale 2.3 dell'allegato I è preciso: "materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure, ...".

Per quanto riguarda la carne si tratta del pesce e dei prodotti alimentari congelati o surgelati.


DP.78. Le sgrassatrici vanno incluse nel punto 7 dell'allegato IV "fresatrici ad asse verticale, per la lavorazione del legno..."?

RP.78. L'elenco dell'allegato IV è completo e non va interpretato. Pertanto le sgrassatrici, comprese quelle a spostamento manuale della guida non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato IV.


DP.79. L'allegato IV, punto 4 cita le seghe a nastro. Esistono delle seghe a lama diritta ma senza nastro "continuo". Sono comprese nel punto 4?

RP.79. L'elenco dell'allegato IV deve essere preso in senso stretto; le seghe a nastro sono le seghe a nastro continuo.


DP.80. Qual è il limite esatto del punto 15 dell'allegato IV, ponte di sollevamento?

RP.80. Per ponte di sollevamento s'intende l'apparecchiatura fissa progettata per sollevare veicoli allo scopo di agevolare le operazioni di riparazione o di manutenzione. Sono escluse fra l'altro:

- i carrelli elevatori utilizzati per depositare i veicoli su un posto dilavoro fisso ed elevato;

- gli elevatori dei parcheggi;

- i cric;

- i ribaltatori di veicoli.


DP.89. Tra le macchine per lavori sotterranei, le macchine mobili su rotaia da prendere in considerazione nell'ambito dell'allegato IV sono solo le locomotive e le benne di frenatura?

RP.89. Le macchine per lavori sotterranei di cui all'allegato IV sono le seguenti: le locomotive e le benne di frenatura, escluse le altre macchine che scorrono su rotaie. La questione si pone in quanto vi è divergenza tra le varie versioni linguistiche della direttiva: le versioni EN, DE, NL, PT, GR e S riportano:

"Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia: locomotive e benne di frenatura";

mentre le versioni FR, IT, DA ed ES riportano: "Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura". La versione FIN presenta una virgola al posto del punto e virgola.

Poiché l'intenzione del legislatore era quella di compilare un elenco esaustivo delle macchine mobili su rotaia adibite ai lavori sotterranei, la versione corretta è la prima.


DP.90. Tra le piegatrici di cui all'allegato IV, punto A9, figurano anche le piegatrici per acciaio per cemento armato?

RP.90. Il termine "piegatrice" deve essere considerato un'abbreviazione del termine "pressa piegatrice"; le macchine che piegano l'acciaio per cemento armato non rientrano in questa categoria e non sono dunque soggette all'esame per la certificazione CE.


DP.95. Le macchine per termoformatura sono equiparabili alle macchine formatrici per compressione incluse nell'allegato IV?

RP.95. Le macchine per termoformatura funzionano a partire da materie plastiche in fogli, riscaldate e successivamente introdotte in uno stampo, con una pressione o depressione complementare atta a favorire la messa in forma del pezzo.

Anche se i rischi connessi con la chiusura degli stampi sotto pressione sono simili a quelli registrati per le "macchine formatrici a pressione" vere e proprie, le macchine per termoformatura non sono incluse nell'allegato IV.

Le macchine formatrici a compressione per materie plastiche sono utilizzate per la produzione discontinua di pezzi stampati a partire da materie plastiche o termoindurenti inserite in uno stampo aperto, sottoposte a pressione durante la chiusura dello stampo e quando questo viene mantenuto in posizione chiusa.


DP.96. Le macchine per la lavorazione del legno di cui all'allegato IV ma dotate di funzioni supplementari rientrano nell'allegato in questione?

RP.96. La maggior parte delle macchine per la lavorazione del legno inserite nell'allegato IV (ed in particolare la quasi totalità delle macchine combinate di cui al punto 5) comportano attrezzature che garantiscono funzioni supplementari che non sono indicate nell'allegato IV (ad esempio mortasatura all'estremità d'albero, perforatura, levigatura, cucitura, incollatura, segatura con utensile mobile, ecc.). Queste operazioni supplementari servono solo a completare la finitura dei pezzi lavorati.

Se queste attrezzature supplementari non sono intercambiabili, la loro associazione alla macchina di base va a costituire una nuova macchina, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. L'insieme della macchina è inserito nell'allegato IV e l'esame per la certificazione CE viene svolto secondo quanto descritto alla domanda-risposta provvisoria 76.


DP.97. Le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione (come le formatrici, le bordatrici, le refilatrici, le macchine che consentono la lavorazione su quattro lati, le modanatrici, le profilatrici, le tenonatrici a mandrini multipli, ecc.) sono incluse nell'allegato IV?

RP.97. Queste macchine, a caricamento o scaricamento manuale, combinano varie funzioni descritte nell'allegato IV, ma senza ripresa manuale del pezzo tra un'operazione e l'altra; non si tratta pertanto delle macchine combinate descritte al punto 5, visto che si applica la definizione di macchine combinate di cui al punto 1.3.5 dell'allegato I.

Di tutte le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione, al punto 6 dell'allegato IV vengono citate espressamente solo le tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale durante tutta la fase di lavorazione. Se ne puÚ pertanto dedurre che, se il Consiglio avesse voluto inserire nell'allegato IV le altre macchine per la lavorazione del legno di questo tipo, le avrebbe citate e dunque esse non rientrano nell'allegato.