MARCHIO CE ASSEVERAZIONE NORMATIVA MACCHINE USATE |
DPR 459/96 (Direttiva Macchine) |
Con la pubblicazione
del DPR n. 459, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 21/9/1996 anche
in Italia è stata recepita la
Direttiva Macchine. |
L’importanza di tale decreto è notevole e per la vastità del campo di applicazione della direttiva, e perché gli obblighi derivanti riguardano sia i costruttori, sia i rivenditori sia gli utilizzatori delle macchine. La direttiva, si riferisce sia alle macchine e componenti già immessi sul mercato sia a quelli messi in servizio dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) e cioè il 21 settembre 1996. Per immissione sul mercato si intende "la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la distribuzione o impiego". Sono considerati immessi sul mercato anche le macchine o i componenti di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione. Viene per esempio considerata immissione sul mercato:
Viene considerata altresì messa in servizio la prima utilizzazione sul territorio dell’Unione europea oppure l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. Pertanto la direttiva si applica anche alle macchine e componenti di sicurezza usati, cioè già messi in servizio alla data del 21 settembre 1996 se dopo tale data hanno subito modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione oppure hanno subito variazioni non previste direttamente dal costruttore. In questi casi il proprietario della macchina o chi reimmette la macchina sul mercato diventa il costruttore della stessa con tutti gli oneri. Per quanto riguarda la procedura di certificazione la direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'Allegato IV della direttiva le macchine ritenute più pericolose e quindi soggette all'intervento di un Organismo Notificato, ovvero di un ente riconosciuto, con decreto ministeriale, competente dal punto di vista tecnico e dotato di quei requisiti di imparzialità e riservatezza che devono essere posseduti da una parte terza. In particolare, mentre per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV e comprese nel campo di applicazione della direttiva è sufficiente una dichiarazione di conformità del costruttore, che comunque dovrà allestire un fascicolo tecnico in cui descrive come ha soddisfatto i requisiti essenziali della direttiva (modulo A di certificazione), per le macchine comprese nell'allegato IV il costruttore deve sottoporre la macchina all'esame di un Organismo Notificato. Per ogni macchina deve comunque essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione. Tale documento, o meglio raccolta di documenti, deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione. Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio il costruttore, o suo mandatario nell’Unione europea, deve attestare la conformità della macchina o del componente a quanto stabilito dalla direttiva; il tipo di dichiarazione varia a seconda se si tratta di un componente di sicurezza o una macchina, se la macchina deve essere installata in un’altra macchina ed infine se la macchina rientra o meno tra quelle dell’allegato IV. Infine per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte le altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la Direttiva EMC e la Direttiva Bassa Tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la direttiva recipienti in pressione per macchine che utilizzano recipienti in pressione e così via.
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE Gli obblighi del costruttore di una macchina si possono riassumere nel:
L’inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente è causa di un grave danno economico per le Aziende che vedono ridotta la loro capacità produttiva e subiscono le sanzioni stabilite da una normativa in continua evoluzione, cui è difficile ed oneroso adeguarsi. |