Campo di applicazioneL'Art. 1 della Direttiva 89/392/CEE (e le sue successive integrazioni) definisce il campo di applicazione della stessa, fornendo la definizione di "macchina":
Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.
Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.
Inoltre si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione:
Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza" si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.L'Art. 1, comma 3, definisce le tipologie di macchine che sono escluse dal campo di applicazione.
In particolare sono escluse:
- tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE;
- tutte le macchine e i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre direttive specifiche.
- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi,
- le macchine per uso medico utilizzate direttamente sul paziente,
- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,
- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare un'emissione di radioattivita',
- le fonti radioattive incorporate in una macchina,
- le armi da fuoco,
- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose,
- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,
- le navi marittime e le unita' mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unita',
- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone
- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote modificata dalla direttiva 85/297/CEE ,
- macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine.
- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, e che e' destinata al trasporto:
- di persone,
- di persone e cose,
- soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o al- la portata di una persona che si trovi al suo interno,
- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,
- gli accessori utilizzati nei pozzi delle miniere,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli accessori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.