Cosa comporta per l'impresa

Per dimostrare al committente la conformita' della sua macchina, il fabbricante deve:

- svolgere un'accurata Analisi dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili;

- applicare il principio di integrazione della sicurezza (ved. punto 1.1.2 dell'Allegato I della Direttiva), che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;

- allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione (con le caratteristiche specificate dal punto 1.7.4 dell'Allegato I);

- costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti (come specificato dall'Allegato V);

- se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV, sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato;

- allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (CE di conformita' o del fabbricante) (secondo le indicazioni dell'Allegato II);

- se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, apporre la marcatura CE sulla macchina (secondo quanto prescritto dall'Allegato III e dalla Direttiva 93/68/CEE).

Il Fabbricante, con queste azioni, si assume la piena responsabilita' della sicurezza della macchina.

Deve inoltre essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo: per questo e' necessario dotarsi degli strumenti di gestione della documentazione per tutto il periodo fissato per legge (10 anni dall'immissione sul mercato).

La gestione della documentazione della progettazione, della costruzione e dei controlli eseguiti deve percio' garantire la possibilita' di rintracciare le informazioni relative a produzioni anche lontane nel tempo. La formalizzazione di un Sistema Qualita' aziendale e' la logica premessa per un agevole controllo della propria responsabilita', anche se non richiesto obbligatoriamente dalla direttiva.