La marcatura CELa marcatura CE e' l'atto formale con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto.
La marcatura CE puo' essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili (cosi' come specificato al punto 1 dell'Allegato V): cio' puo' avvenire anche nel caso in cui vi siano Rischi Residui, che sono quelli che il Fabbricante non puo' eliminare senza alterare la funzionalita' d'uso e l'economia della macchina.
La conformita' e' limitata ai Requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive applicabili al prodotto. Altri aspetti, quale quelli ambientali, non sono contemplati.
Si badi che la marcatura CE e' la sola che attesti la conformita' dei prodotti industriali alle direttive ispirate all'Approccio Globale. A questo proposito, gli Stati membri si astengono dall'introdurre nella loro legislazione nazionale qualsiasi riferimento ad una marcatura regolamentare di conformita' diversa da quella "CE" per dimostrare la conformita' all'insieme delle disposizioni elencate nelle direttive che prevedono la marcatura CE.
E' comunque previsto che un prodotto possa recare marchi differenti, per esempio marchi di conformita' a norme nazionali o europee, oppure marchi di conformita' a direttive classiche di tipo opzionale, a condizione che tali indicazioni non possano creare confusione con la marcatura CE.
Una volta apposta sui prodotti industriali, la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si e' accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformita' - e' conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano.
Dunque, qualora un prodotto industriale sia oggetto di piu' direttive che riguardano diversi aspetti e che prevedono la marcatura CE, quest'ultima indica che il prodotto e' conforme alle disposizioni di tutte le direttive.
Viceversa, qualora una o piu' di queste direttive lascino la scelta al fabbricante, nel corso di un periodo transitorio, del regime da applicare, la marcatura CE indica la conformita' alle disposizioni delle sole direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti delle direttive applicate debbono essere registrati sui documenti, note o istruzioni che accompagnano il prodotto.
Un'ultima, doverosa precisazione: il nuovo regime relativo alla marcatura CE ha comportato una modifica delle direttive Nuovo Approccio - tra cui la Direttiva macchine - che gia' erano state adottate. A questo fine e' stata elaborata la direttiva 93/68 del Consiglio, le cui disposizioni consentono di adeguare le preesistenti direttive alla nuova disciplina armonizzata sull'apposizione e l'utilizzo della marcatura CE.
Tuttavia il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non é in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso, del quale ha responsabilita' il Committente/utilizzatore della macchina in oggetto. Oppure, per accordi commerciali, il Committente/utilizzatore si assume l'onere e la responsabilita' della realizzazione delle sicurezze mancanti al momento dell'acquisto.
In questi casi il Fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla macchina, ma fornire solo la "Dichiarazione del Fabbricante" cosi' come prevista dall'Allegato II-B della Direttiva Macchine: questo documento attesta che il Fabbricante assume su di se' la responsabilita' della sicurezza della macchina ad esclusione di specifici aspetti di sicurezza e che percio' ne proibisce la messa in servizio fino a che l'utilizzatore non abbia reso conformi tutti i requisiti essenziali di sicurezza.