La clausola di salvaguardia

La Direttiva, nell'Articolo 7, introduce i principi che regolano la sorveglianza sulla corretta applicazione dei suoi requisiti.

In particolare, se uno Stato membro constata che:

"talune macchine munite della marcatura "CE", oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione "CE" di conformita', utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Per evitare abusi e' anche stabilito che lo Stato in questione dia sollecitamente comunicazione alla Commissione delle misure che ha adottato, motivando adeguatamente la decisione e precisando se la non conformita' e' dovuta:

a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ;

b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.