LA NORMAZIONE |
Il concetto di normazione Dal principio del secolo a oggi il concetto di normazione ha subito una sensibile evoluzione. Dal significato primitivo di stesura di «règle fixant les conditions d'exécution d'un objet ou d'élaboration d'un produit dont on veut unifier l'emploi ou assurer l'interchangeabilité» si è passati a accezioni via via più ampie. Recentemente l'AFNOR (ente francese di normazione) ha proposto una definizione di normazione che contiene le precedenti, ma che mette in relazione gamme di bisogni a gamme di prodotti e di metodologie in grado di soddisfarli, al fine di permettere una produzione e una fruizione razionali. La norma viene infatti definita come «documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto». L'ISO, International Organization for Standardization, ha definito, infine, nel 1986 la normazione come «attività svolta per stabilire, relativamente a problemi effettivi e potenziali, disposizioni per gli usi comuni e ripetitivi, miranti ad ottenere l'ordine migliore in un determinato contesto». Questo significa che l'attività di normazione viene estesa dall'unificazione dimensionale alla definizione delle prestazioni dei prodotti e dei processi, acquisendo ben maggiori incisività e dinamicità. Maggior incisività, perché interviene in tutte le fasi della vita del prodotto, dalla concezione alla fruizione. Maggior dinamicità, perché essa deve seguire l'evoluzione tecnologica con grande tempestività. |
Il ruolo socio-economico della normazione Da qui la rilevanza del ruolo socio-economico della normativa che si estrinseca nel: · migliorare l'economicità del sistema produttivo attraverso la definizione e l'unificazione dei prodotti e dei processi, delle prestazioni e delle modalità di controllo, di prova e di collaudo · facilitare la comunicazione tecnica per mezzo dell'unificazione dei simboli, dei codici e delle interfacce · promuovere la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente attraverso la definizione dei requisiti di prodotti, processi e comportamenti · salvaguardare in generale gli interessi dei consumatori e della collettività. |
Lo spazio della normazione Lo spazio della normazione è costituito dagli enti normatori, dai settori merceologici che a essi fanno riferimento e dai contenuti delle norme emanate. Gli enti normatori sono organismi riconosciuti, in generale associazioni, che svolgono attività normativa continuativa. Hanno il compito di coinvolgere nella stesura delle norme tutti coloro che ne hanno interesse e di curarne la pubblicazione in modo tecnicamente e formalmente corretto. Essi possono essere definiti come il luogo d'incontro delle esigenze dei produttori, dei consumatori e delle pubbliche amministrazioni, cui compete la salvaguardia degli interessi della collettività. |
I livelli della normazione L'attività di normazione si sviluppa a diversi livelli. Essa inizia dai livelli più generali per scendere verso quelli più particolari. Si va così dall'unificazione di base (alfabeti, simboli, codici, unità di misura, terminologie) ai metodi generali e specifici, ai materiali e alle parti, ai prodotti, alle macchine. L'attività di normazione si esplica attraverso l'emanazione di norme tecniche. Le norme tecniche sono specifiche tecniche (ISO 1978) la cui applicazione non è obbligatoria ma solo consigliata. |
Gli attributi della norma Esse devono: · essere accessibili al pubblico, per garantire a chiunque la possibilità di conoscerne l'esistenza e di avvalersi dei loro contenuti · essere messe a punto con la cooperazione ed il consenso o l'approvazione generale di tutte le parti interessate (produttori, utenti, autorità competenti), per non servire interessi particolari · essere fondate sui risultati congiunti della scienza, della tecnologia e dell'esperienza, per essere rappresentative dello "stato dell'arte", a sua volta definito come "stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali " · avere come scopo il vantaggio ottimale della comunità nel suo complesso, per essere uno strumento di progresso civile · essere approvate da un organismo qualificato e riconosciuto sul piano nazionale, regionale o internazionale, per avere validità oggettiva. |
Gli altri strumenti della normazione Nel lessico della normazione figurano, oltre al termine norma, altre espressioni per la definizione di particolari documenti. La specifica tecnica prescrive i requisiti tecnici che prodotti, processi o servizi devono soddisfare. Il codice di pratica è un documento che raccomanda regole pratiche o procedure per la progettazione, la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione o l'utilizzazione di prodotti, strutture o apparecchiature. Entrambi possono essere una norma o parte di una norma. La regola tecnica (in inglese technical regulation) contiene un insieme di requisiti tecnici, eventualmente incorporando una norma, una specifica tecnica o un codice di pratica. Essa è emanata dalla Pubblica autorità e la sua applicazione è obbligatoria. La regola tecnica può essere corredata da una guida tecnica, che indica i mezzi per conformarsi ai requisiti dei regolamenti, ossia i provvedimenti ritenuti soddisfacenti. L'attività normativa viene svolta ancora prevalentemente a livello nazionale, ma operano da decenni organizzazioni internazionali con lo scopo di promuovere lo sviluppo della normazione e l'armonizzazione delle norme nazionali al fine di agevolare gli scambi a livello mondiale e, più recentemente, europeo. Per motivi essenzialmente storici, esistono ad ogni livello due organizzazioni: una per il settore elettrico e l'altra per tutti gli altri settori. Fanno eccezione alcuni enti nazionali, che hanno così precorso una tendenza all'unificazione che si sta rafforzando a livello internazionale. |
Gli Enti di normazione Su queste basi operano a livello nazionale l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, competente per tutti i settori escluso l'elettrico dove opera il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano. I suddetti Enti, unitamente agli omologhi degli Stati componenti l'Unione Europea (UE) e l'Associazione europea per il libero scambio (EFTA), aderiscono alle organizzazioni europee di normazione: il CEN - Comité européen de normalisation (tutti i settori, esclusi elettrico e telecomunicazioni), il CENELEC - Comité européen de normalisation électrotechnique (settore elettrico) e l'ETSI - Institut européen des normes de télécommunication (settore telecomunicazioni), ed alle organizzazioni internazionali: l'ISO - International organization for standardization ( tutti i settori, escluso elettrico) ed l'IEC - International electrotechnical commission (settore elettrico). |
La partecipazione delle imprese al processo normativo cogente Se la partecipazione delle imprese al processo normativo di livello consensuale, è garantita dalla libera partecipazione alle attività degli Enti di normazione nazionale, dalla conseguente costante informazione e dalla possibilità di intervento diretto di tecnici aziendali ai lavori normativi di livello nazionale, europeo ed internazionale, una notevole difficoltà è stata riscontrata per le regole tecniche cogenti nei singoli Stati membri dell'Unione europea e dell'EFTA. Il Parlamento ed il Consiglio della Comunità Europea, con la direttiva 94/10/CE, hanno - tra l'altro - enucleato la seguente linea direttrice: " considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese e che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige in particolare una maggiore diffusione dell'informazione;" e hanno conseguentemente invitato gli Sati membri " ...a prevedere la possibilità aggiornare costantemente gli operatori economici e di far conoscere la loro valutazione sulla incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri." Per fornire una adeguata risposta all'invito comunitario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione hanno sottoscritto una convenzione finalizzata all'attivazione e gestione della procedura nazionale di informazione alle imprese sulle regolamentazioni tecniche notificate dai Paesi membri dell'Unione Europea e dell'EFTA. |
La procedura di informazione sui progetti di regolamentazioni tecniche
degli Stati membri UE ed EFTA Lo Stato membro dell'UE e dell'EFTA segnala alla Commissione della Comunità il progetto di regola tecnica, trasmette il testo della disposizione e tutte le informazioni necessarie per valutare correttamente la portata del progetto. Queste informazioni non sono più ritenute riservate, a meno che lo Stato notificante ne presenti esplicita e motivata richiesta. La Commissione segnala tempestivamente a tutti gli Stati membri UE ed EFTA la presentazione del progetto (SCHEDA). Lo Stato notificante rinvia l'adozione del progetto di regola tecnica di tre mesi dalla data di notifica a tutti gli Stati membri da parte della Commissione. La Commissione provvede alla traduzione nelle lingue nazionali dei testi dei progetti presentati (FASCICOLO) e l'inoltra agli Stati membri UE ed EFTA. La Comunità raccoglie le osservazioni o i pareri circostanziati espressi in merito dagli Stati membri UE ed EFTA e dalla Commissione e li segnala agli altri partners. Se un parere circostanziato viene emesso entro i tre mesi dalla data di notifica, l'adozione del progetto viene rinviata di sei mesi dalla suddetta data di notifica (3 mesi iniziali + 3 mesi). Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che intende dare al parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione. Se uno Stato membro non accoglie le richieste della Commissione, si avvia la procedura di infrazione prevista dal Trattato. Se nei tre mesi dalla data di notifica, la Commissione notifica l'intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'art. 189 del Trattato, ovvero constata che il progetto di regola tecnica tecnica concerne una materia oggetto di direttiva, regolamento o decisione, gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto di dodici mesi (status quo) o diciotto mesi se il Consiglio adotta una posizione comune. Gli obblighi di cui al punto precedente cessano se la Commissione rinuncia all'intenzione di proporre o adottare un atto comunitario cogente oppure ritira la sua proposta o progetto ovvero nel caso di adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione. I rinvii nell'adozione del progetto non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle ed applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro giustifica l'urgenza, la Commissione si pronuncia al riguardo. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende misure appropriate e ne informa il Parlamento europeo. |
La procedura di informazione alle imprese sui progetti di regolamentazioni
tecniche La prima conoscenza della presentazione di un progetto di regolamentazione tecnica avviene quindi con la SCHEDA contenente il titolo e la sintesi del progetto, i prodotti interessati, la legislazione che si intende modificare, ecc. La lettura della SCHEDA consente di essere informati su tutti i provvedimenti notificati e di selezionare quelli di specifico interesse, per i quali può essere utile la lettura del testo nella traduzione in italiano effettuata a cura della Comunità. Dalla lettura del testo può emergere la necessità di far conoscere le proprie osservazioni. E' evidente, in ogni caso, l'opportunità di conoscere le posizioni assunte in merito da altre realtà nazionali o dai partners comunitari, seguire l'evoluzione della procedura e conoscere tempestivamente le eventuali modifiche al testo originario, il testo definitivo o l'avvenuto ritiro del progetto. La Sede UNI di Roma, in forza della convenzione sottoscritta con il Ministero dell'industria è in grado di mantenere informate le imprese sulla procedura comunitaria e di garantire un idoneo canale per la ricezione delle osservazioni e dei commenti del mondo imprenditoriale sui progetti presentati supportando l'Amministrazione nella gestione dell'intera procedura. |