Il Fascicolo Tecnico

Per dimostrare la conformita' del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del Nuovo Approccio prescrivono al Fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono cioe' lo strumento con cui il Fabbricante puo' dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali e le norme applicabili.

Questa documentazione permette inoltre di definire la destinazione d'uso della macchina, che andra' poi indicata necessariamente all'interno del manuale d'istruzione. La documentazione permette inoltre di verificare l'adeguatezza delle azioni per mantenere la macchina in efficienza durante tutta la sua esistenza, fino allo smantellamento finale.

 

La Direttiva Macchine non si discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina.

Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione.

 

Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunita' Europee ha deciso che "L'obiettivo essenziale di una procedura di verifica della conformita' e' quello di permettere all'autorita' pubblica di assicurarsi che un prodotto immesso sul mercato sia conforme ai requisiti espressi nelle disposizioni delle direttive, in particolare per quanto concerne la salute e la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori".

Viene quindi sancito quanto gia' detto in precedenza, e cioe' che l'autorita' "presume" non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non dimostra documentalmente la correttezza della costruzione e dell'immissione sul mercato.

 

Il Fascicolo Tecnico deve percio' giustificare come sono stati affrontati e risolti i rischi legati all'uso normale della macchina e al suo impiego ragionevolmente prevedibile, durante il periodo di vita previsto per la macchina (dall'immissione sul mercato alla sua dismissione dall'uso). Poiché il Fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 10 anni) esso costituisce l'unico mezzo di cui il fabbricante dispone per poter ricostruire a posteriori la propria buona fede al momento dell'apposizione della marcatura CE.

 

Infine, nel caso che la macchina rientri in una delle tipologie elencate nell'Allegato IV della Direttiva, il Fascicolo Tecnico e' lo strumento primario di valutazione della conformita' della macchina e deve essere sottoposto percio' all'Organismo Notificato prescelto che, sulla base dei suoi contenuti e dell'esame di un esemplare della macchina, emette il certificato.

 

Non esistono regole specifiche sul tipo e sul numero di documenti da allegare al Fascicolo Tecnico: esso deve essere un documento snello, facilmente consultabile, gestito e inserito nell'archivio dei documenti di lunga conservazione dell'azienda.

Esso non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere composto da tutti e soli quei documenti (p.e. disegni, calcoli di dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della macchina.

La caratteristica principale del Fascicolo Tecnico deve percio' essere l'agilita': deve essere strutturato secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc.

 

L'Allegato V della Direttiva descrive i contenuti richiesti al Fascicolo Tecnico: la sua struttura, ovvero come i vari documenti che lo compongono si susseguono, non e' predeterminata anche se vi sono utili indicazioni di cui il redattore deve tener conto.

 

In particolare il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale delle Istruzioni per l'Uso della macchina, possibilmente nella stessa redazione (lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché e' assai importante documentare "come" l'operatore e' stato informato in merito all'uso sicuro della macchina.

 

Infine, l'Allegato V prescrive che il Fascicolo Tecnico deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunita', salvo quanto prescritto per il Manuale per il quale la Direttiva fornisce prescrizioni piu' limitative (ved. Allegato I - R.E. 1.7.4 - comma b). Quindi la lingua del Fabbricante puo' essere utilizzata se egli risiede in uno degli Stati Comunitari.

 

Come detto nell'articolo 11 e nell'Allegato V al punto 4.a della Direttiva, in caso di istanza motivata il fabbricante deve mettere a disposizione dell'autorita' la sezione del Fascicolo Tecnico relativa a specifico/i Requisito/i Essenziale/i di Sicurezza: cio' deve avvenire in un tempo "compatibile con la sua importanza", ovvero ragionevolmente breve in funzione delle caratteristiche di urgenza della richiesta.

 

Questo vuole dire che il Fabbricante non e' tenuto a disporre fisicamente del Fascicolo Tecnico, ma deve essere in grado di poterlo ricostruire rapidamente (p.e. per mezzo di opportuni riferimenti a documenti d'archivio, attraverso richiesta a subfornitori, ecc.).

 

Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilita' civile e legale delle conseguenze legate all'uso della macchina all'interno della Comunita'. La disponibilita' deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato della macchina o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie.

 

Devono comunque essere rispettate le specifiche prescrizioni in materia di disponibilita' della documentazione previste da tutte le normative applicabili alle macchine (p.e. Responsabilita' per i danni derivanti da difetti del prodotto - Direttiva 85/374/CEE).

 

Ricordiamo infine che il Cliente non puo' mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa e' riservata alle sole autorita' nazionali competenti.