Perché esiste la Direttiva macchine
Lo scopo delle direttive comunitarie del "nuovo approccio" e' quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nell'ambito dell'Unione Europea possano realizzare prodotti rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l'ambiente e gli animali, cosi' come richiesto dall'Art. 100 del Trattato di Roma.

Vengono cosi' eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri.

Il "nuovo approccio" ha introdotto il concetto fondamentale che:

- il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto "sicuro";

- deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo "sicuro"

La Direttiva Macchine e' lo strumento che tutti gli Stati dell'UE hanno adottato per stabilire i requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.

Sono requisiti di alto livello, essenziali e imprescindibili; essi devono essere soddisfatti nel rispetto dello stato dell'arte tecnologico che nel tempo si evolve e che percio' non viene prestabilito dalla Direttiva.

Con il Nuovo Approccio - del quale la Direttiva Macchine é un chiaro esempio - viene attuata la rivoluzione copernicana della libera circolazione delle merci nel mercato unico.

Una nuova ripartizione di compiti e responsabilita' regola i rapporti tra legislazione e normazione: le istituzioni comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente. Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ed ETSI - spetta invece il compito di adottare le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze essenziali delle direttive.

Dunque, quando si parla di "norme armonizzate", si intendono quelle norme elaborate dagli enti europei di normazione, sulla base di un mandato della Commissione delle Comunita' Europee, in grado di esplicitare i generici requisiti delle direttive. Tali norme debbono essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali norme in conflitto debbono essere ritirate.

Le norme armonizzate, cosi' come le norme nazionali che le recepiscono, non sono tuttavia obbligatorie: ogni produttore é infatti libero di produrre sulla base di diverse specifiche. Nel qual caso, pero', dovra' dare prova della conformita' del prodotto rispetto agli obblighi delle direttive. Viceversa, il prodotto realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di conformita' ai requisiti essenziali delle direttive.

Si badi che, affinché la presunzione di conformita' possa operare, é necessario che il riferimento della norma armonizzata sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee e che la norma armonizzata sia stata trasposta a livello nazionale.

In assenza di norme armonizzate, ed in via transitoria, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come conformi ai requisiti essenziali i prodotti eseguiti secondo le norme d'origine puramente nazionale, che siano state oggetto di una particolare procedura di riconoscimento da parte della Commissione.

Il Nuovo Approccio coniuga dunque elementi di coercitivita', tipici della sfera legislativa (obbligo per gli Stati di accettare i prodotti conformi alle norme armonizzate), con aspetti volontaristici, connaturati al mondo della normazione (possibilita' per il produttore di seguire specifiche diverse da quelle armonizzate) . In questo modo viene costruito un sistema capace di offrire all'imprenditore dei sicuri punti di riferimento, lasciandogli al contempo la massima liberta' - e responsabilita' - d'azione.